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Adm chiarisce le scadenze per vendere sul web aromi senza contrassegno

I negozi online con deposito fiscale equiparati a quelli su strada: le scorte possono essere smaltite sino a tutto ottobre 2024.

L’agenzia delle dogane e monopoli fa chiarezza. Gli aromi non conformi alle nuove direttive che prevedono la fascettatura delle confezioni con il contrassegno fiscale potranno essere venduti al consumatore finale sino al 31 ottobre 2024. La norma vale anche per i siti web autorizzati alla gestione di deposito fiscale. Il chiarimento è stato fornito dal direttore dell’Ufficio accise Luigi Liberatore.
Tenuto conto che la ratio della normativa primaria è evitare che possano essere venduti al consumatore finale – scrive Liberatore – prodotti non conformi oltre il termine stabilito (31 ottobre 2024), i soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di deposito fiscale ai sensi della normativa in materia, che abbiano preventivamente comunicato all’Agenzia il sito per la vendita on line, ai fini dell’effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 ottobre 2024; i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) detenuti alla predetta data dovranno essere distrutti secondo le vigenti disposizioni in materia“. In parole povere: gli aromi senza contrassegno possono essere venduti online dagli e-commerce dotati di deposito fiscale sino a tutto ottobre 2024.
Si ricorda che i distributori e i produttori possono invece vendere all’ingrosso gli aromi senza contrassegno sino al 31 luglio; successivamente a tale data i prodotti non conformi ancora in giacenza dovranno essere smaltiti in discarica.

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