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Con il Decreto Legge del 24 marzo, il Governo ha disposto il superamento di alcune misure per gestire l’emergenza a seguito dell’epidemia da covid-19. Anche l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ne ha quindi dovuto tenere conto, modificando di conseguenza alcune disposizioni che erano state introdotte per i tabaccai e i rivenditori di prodotti liquidi da inalazione. Queste le novità:
Proroga titoli abilitativi
Per i soggetti che hanno beneficiato della proroga ex lege, la data di decorrenza del rinnovo andrà individuata allo scadere dei 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dell’emergenza sanitaria, ossia al 29 giugno 2022. Gli interessati dovranno quindi presentare a loro cura l’istanza di rinnovo entro e non oltre il 30 maggio 2022.
Disciplina green pass
L’obbligo del possesso del green pass base/rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato è stato esteso fino al 30 aprile 2022 e, conseguentemente, sino a tale data, continua a valere anche per i lavoratori del comparto tabacchi e prodotti liquidi da inalazione. Resta immutato fino al prossimo 15 giugno l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età.
Accesso ai locali adibiti a rivendita da parte dell’utenza
L’accesso all’interno delle rivendite e degli esercizi titolari di patentino o autorizzati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione non è più condizionato al possesso del green pass.